IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Oggi 20 luglio 1988 sono comparsi il dott. proc. Luciano Della Vite per la ricorrente e l'avv. Lauria per l'I.N.P.S. i quali insistono nelle rispettive conclusioni. Il pretore dato atto di cio' osserva quanto segue. F A T T O Con ricorso depositato il 10 dicembre 1987 Lazzari Margherita, premesso di esser titolare dal gennaio del 1980 di pensione di reversibilita' a carico della speciale gestione artigiani, non integrata al trattamento minimo, poiche' coesistente, fin dall'origine, con altra, piu' risalente pensione diretta di invalidita' a carico dell'a.g.o., conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto, in applicazione della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale, alla integrazione al minimo della predetta pensione di riversibilita' secondo i diversi importi vigenti nell'arco di tempo compreso tra l'inizio della sua decorrenza ed il settembre del 1983 e, per il tempo successivo, nella misura del trattamento minimo in vigore al 1 ottobre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Ritualmente costituitosi in giudizio l'I.N.P.S. contestava la fondatezza delle domande attrici ed instava per il loro rigetto. D I R I T T O L'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, stabilisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale per gli artigiani i quali "percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria IVS... qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito". Tale disposizione normativa e' uguale a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il quale, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte costituzionale con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, e' stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte "ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza". Orbene la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 - destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni che si collocano entro il 30 settembre 1983, poiche' dal successivo 1 ottobre 1983 ha trovato applicazione un nuovo criterio della riconoscibilita' della integrazione al minimo unicamente per i titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6, legge 11 novembre 1983, n. 638) - impedisce l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla speciale gestione artigiani per quanti siano titolari anche di pensione diretta a carico dell'a.g.o., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Di qui la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimita' costituzionale di detta norma, dovendosi di essa fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta da parte ricorrente. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione e' poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 1087, in data 3 dicembre 1985, si e' sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 638/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Analogo ragionamento deve valere, per non dar luogo a discriminazioni in contrasto con il menzionato principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame dal momento che la pensione di riversibilita' erogata dalla speciale gestione artigiani istituita presso l'I.N.P.S. assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Consentire quindi in materia una diversa disciplina comporterebbe una disparita' di trattamento non sorretta da alcuna razionale giustificazione economica e sociale. Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della speciale gestione artigiani istituita presso l'I.N.P.S., per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidita' a carico dell'a.g.o.