IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Oggi  20  luglio  1988  sono comparsi il dott. proc. Luciano Della
 Vite per la  ricorrente  e  l'avv.  Lauria  per  l'I.N.P.S.  i  quali
 insistono  nelle rispettive conclusioni. Il pretore dato atto di cio'
 osserva quanto segue.
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato  il  10 dicembre 1987 Lazzari Margherita,
 premesso di esser titolare  dal  gennaio  del  1980  di  pensione  di
 reversibilita'  a  carico  della  speciale  gestione  artigiani,  non
 integrata   al   trattamento   minimo,   poiche'   coesistente,   fin
 dall'origine,   con   altra,   piu'  risalente  pensione  diretta  di
 invalidita' a carico dell'a.g.o., conveniva in giudizio avanti questo
 pretore   l'I.N.P.S.,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del  legale
 rappresentante pro-tempore, per  ivi  sentir  dichiarare  il  proprio
 diritto,  in  applicazione della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte
 costituzionale, alla integrazione al minimo della  predetta  pensione
 di  riversibilita'  secondo  i  diversi  importi vigenti nell'arco di
 tempo compreso tra l'inizio della sua decorrenza ed il settembre  del
 1983  e, per il tempo successivo, nella misura del trattamento minimo
 in vigore al 1› ottobre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art.  6
 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
    Ritualmente  costituitosi  in  giudizio  l'I.N.P.S.  contestava la
 fondatezza delle domande attrici ed instava per il loro rigetto.
                             D I R I T T O
    L'art.  1,  secondo  comma,  della  legge 12 agosto 1962, n. 1339,
 stabilisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla
 gestione  speciale  per  gli  artigiani  i  quali "percepiscono altre
 pensioni a carico della assicurazione obbligatoria IVS... qualora per
 effetto   del   cumulo   il  pensionato  fruisca  di  un  trattamento
 complessivo di pensione superiore al minimo garantito".
    Tale  disposizione normativa e' uguale a quella dettata in tema di
 assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett.
 a),  della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il quale, dopo essere stato
 parzialmente annullato dalla Corte costituzionale  con  le  pronunzie
 nn.  230/1974,  263/1976,  34/1981  e  102/1982,  e'  stato da ultimo
 dichiarato  illegittimo,  unitamente  all'art.  23  della  legge   n.
 153/1969,  in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio
 della Corte  "ormai  manifestamente  incompatibili  con  il  generale
 principio di uguaglianza".
    Orbene  la  sopravvivenza  nell'ordinamento  dell'art.  1, secondo
 comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 - destinato,  peraltro,  a
 spiegare  efficacia  solo per le situazioni che si collocano entro il
 30 settembre 1983, poiche' dal successivo 1› ottobre 1983 ha  trovato
 applicazione   un   nuovo   criterio   della  riconoscibilita'  della
 integrazione al minimo unicamente  per  i  titolari  di  redditi  non
 superiori  a  due  volte  l'ammontare del trattamento minimo (art. 6,
 legge 11 novembre 1983, n. 638) - impedisce l'integrazione al  minimo
 della  pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla speciale gestione
 artigiani per quanti siano  titolari  anche  di  pensione  diretta  a
 carico  dell'a.g.o.,  qualora  per effetto del cumulo sia superato il
 trattamento minimo garantito.
    Di  qui  la  rilevanza  nel  presente  giudizio della questione di
 legittimita' costituzionale di detta norma, dovendosi  di  essa  fare
 applicazione  al  fine  di  decidere  sulla domanda proposta da parte
 ricorrente.
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza della questione e' poi da
 osservare  che  nella  definitiva  pronunzia  di  incostituzionalita'
 dell'art.  2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa
 dalla Corte costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
 1087,   in   data   3  dicembre  1985,  si  e'  sottolineato  che  il
 ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati  non  permetteva  di
 giustificare  ulteriormente,  per  il  periodo  non considerato dalla
 legge n. 638/1983, il divieto di integrare al minimo le  pensioni  di
 riversibilita'  concorrenti  con le pensioni dirette, qualora fossero
 entrambe poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Analogo   ragionamento   deve   valere,   per   non  dar  luogo  a
 discriminazioni  in  contrasto  con  il   menzionato   principio   di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in
 esame dal momento che la pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla
 speciale  gestione  artigiani  istituita presso l'I.N.P.S. assolve la
 medesima   funzione   dell'analogo   trattamento   posto   a   carico
 dell'assicurazione   generale   obbligatoria.  Consentire  quindi  in
 materia  una  diversa  disciplina  comporterebbe  una  disparita'  di
 trattamento   non   sorretta   da  alcuna  razionale  giustificazione
 economica e sociale.
    Deve  essere  pertanto  dichiarata  rilevante e non manifestamente
 infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo comma, della
 legge  12  agosto  1962,  n.  1339,  nella  parte  in   cui   esclude
 l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
 della speciale gestione artigiani istituita  presso  l'I.N.P.S.,  per
 chi  sia  titolare  anche di pensione diretta di invalidita' a carico
 dell'a.g.o.